Il Recupero dei sottotetti 

 

Art. 0002

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  Normativa Regionale  
 

Nuove norme sul recupero dei sottotetti ad uso abitativo

Nuove possibilità per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, diverse regioni, hanno già risposto a questa sentita esigenza, consentendo e regolando con apposite leggi il bisogno di spazio aggiuntivo per abitazioni esistenti, limitando il consumo di suolo e favorendo il contenimento dei consumi energetici. 

Le norme che regolano questa attività, variano da regione a regione (in verità, mentre alcune ne sono dotate da tempo altre ancora adesso ne risultano sprovviste), in generale comunque, nei casi degli edifici monofamiliari, in alcune regioni, tra i vantaggi previsti ci sono la sostituzione, ampliamento o sopraelevazione dell’esistente per la realizzazione di mansarde, sale studio o gioco, o anche ulteriori alloggi. 
Nel centro storico la legge permette un maggiore recupero del patrimonio, anche se già oggi sono ammessi usi abitativi con altezze ridotte di alcuni sottotetti già abitati. 

Le leggi regionali in materia prevedono, quasi sempre, che tali sottotetti devono essere esistenti, escludendo quindi la sopraelevazione; anche se nel testo di legge non viene espressa una data precisa, e solo in alcuni casi il legislatore ha specificato successivamente di intendere non solo i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ma anche quelli alla data di applicazione della stessa.

Per quanto riguarda le altezze necessarie, la maggioranza delle regioni ha optato per un'altezza utile media di m. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione, riducibile per alcuni comuni particolari e di m.2,20 per i locali adibiti a servizi.


Alcuni riferimenti normativi regionali


REGIONE CAMPANIA
Legge Regionale 28 novembre 2000 n.15

NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DI SOTTOTETTI ESISTENTI

Finalità -
La legge è ispirata dall’obbiettivo di limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti e mira a promuovere il recupero abitativo dei sottotetti qualora concorrano le seguenti condizioni:l’edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, in tutto o in parte alla residenza e deve essere stato realizzato legittimamente. L’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a metri 2,20.


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REGIONE VENETO
Legge Regionale 6 aprile 1999, n.12

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI

Finalità - La Regione Veneto interviene con la presente legge per promuovere il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l’obiettivo di limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti. Tale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità. Si definisce come sottotetto, il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.


REGIONE PIEMONTE
Legge Regionale 6 agosto 1998 n.21

NORME PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI

Finalità -
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali.


REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge Regionale 6 aprile 1998 n.11

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Finalità -
La legge promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione, ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane e di m.2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. 


REGIONE BASILICATA 
Legge Regionale 26 gennaio 1998, n.5

RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI SEMINTERRATI ED INTERRATI ESISTENTI

Finalità - La legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo dei locali seminterrati ed interrati. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l’intervento di ristrutturazione è consentito, il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l’uso residenziale; il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati al solo scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale. previo rilascio di concessione edilizia interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad autonomo uso residenziale dei sottotetti, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti 
dai vigenti regolamenti di igiene, salvo le seguenti: altezza media ponderale di almeno mt. 2,20, calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di altezza maggiore a mt. 1,40 per la 
superficie relativa.


REGIONE LOMBARDIA 
Legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 

IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI AD USO ABITATIVO

Finalità - La legge si applica ai sottotetti definiti come "volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici" Tali sottotetti devono essere esistenti. Gli edifici in cui è consentita l’applicazione di questa la legge devono essere destinati in tutto o in parte a residenza 
Il recupero dei sottotetti, che dovranno avere come unica destinazione quella residenziale, deve: rispettare tutte le condizioni igienico-sanitarie di abitabilità; assicurare che ogni singola unità immobiliare abbia un’altezza media ponderale di m. 2,40 ridotta a m. 2,10 per i Comuni posti a quota superiore a m. 1000 s.l.m.; 


SITI DI APPROFONDIMENTO

:: Parlamento - Leggi Regionali

 
 
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