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DISEGNO DI LEGGE 23 LUGLIO 1999
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Categoria: Abuso Edilizio - Tipologia: Disegno di Legge

  Repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28/2/85, n. 47.

Capo I - Repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e norme di recupero ambientale.
Art 3 - Ambito di applicazione

1. Le opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, realizzate nelle aree ed immobili soggette ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della predetta legge n. 47 del 1985, sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore delle amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto se non sono realizzate la demolizione ed il ripristino dei luoghi, da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione comunale, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore delle amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. 2. I provvedimenti di cui al precedente primo comma sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 8, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro il mese di dicembre di ogni anno il Segretario comunale, trasmette al Prefetto l'elenco delle opere non sanabili ai sensi del comma 1, per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi, e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 1. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali, preposte alla tutela trasmettono al Prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. In sede di prima applicazione della presente legge, le suddette trasmissioni sono effettuate entro i tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il dirigente redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative ad opere abusive riguardanti aree di immobili soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale, provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2. In caso di inattività dell'amministrazione comunale il Presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta per gli adempimenti previsti nel presente comma. L'elenco dei pareri negativi emessi ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sulle istanze di sanatoria, ovvero degli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio-rifiuto, è trasmesso al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 2. 5. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 relativamente alle opere abusive realizzate posteriormente al 1° gennaio 1994.



[DDL 23/07/99] - (23/07/1999)

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