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AW Normativa - Scheda
DISEGNO DI LEGGE 23 LUGLIO 1999
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Categoria: Abuso Edilizio - Tipologia: Disegno di Legge

  Repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28/2/85, n. 47.

Capo I - Repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e norme di recupero ambientale.
Art 4 - Acquisizioni degli immobili ed esecuzione delle demolizioni

Il Prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. Nelle aree ed immobili soggetti a vincoli di tutela di competenza regionale, qualora l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, non abbia provveduto, ai sensi del capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla demolizione delle opere abusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal Prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 della presente legge. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso. Eseguita la demolizione e il ripristino nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico alla natura e ai contenuti del vincolo. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1 dell'articolo 2, può essere richiesto l'uso temporaneo, al Prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 5. Il Prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all'applicazione delle presenti norme, con particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione del suddetto rapporto ai Ministeri dell'interno, per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, delle finanze, dell'ambiente e al Presidente della regione.



[DDL 23/07/99] - (23/07/1999)

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