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AW Normativa - Scheda
DPR 01-12-1949 N. 1142
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Categoria: Catasto - Tipologia: Decreto del Presidente della Repubblica

  Approvazione per il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Capo III - Della qualificazione e della classificazione.
Artt. 5 - 13

5. Zona censuaria. - Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune. 2 Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica. 6. Categorie. - La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse. La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie. 7. Classi. - La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e seguenti. Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa, si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese. 8. Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare. - La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili. 9. Quadro di qualificazione e classificazione. - Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe. Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale è inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale. La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione e redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale, ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi. Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale dà comunicazione all'Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto. La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso. 10. Decisione della Commissione censuaria provinciale. - Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi. La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale. 11. Verbale della Commissione censuaria provinciale. - Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale. La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. 12. Ricorso alla Commissione censuaria centrale. - Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso. 13. Revisione dei quadri di categoria e classi. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità immobiliari. I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.



[DPR 1142/49] - (01/12/1949)

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