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DPR 01-12-1949 N. 1142
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Categoria: Catasto - Tipologia: Decreto del Presidente della Repubblica

  Approvazione per il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Capo IV - Della formazione delle tariffe.
Artt. 14 - 37

14. Definizione e determinazione delle tariffe. - La tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento. Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge. Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe. Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario del locatario. 15. Del reddito lordo. - Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno. Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario. 16. Aggiunte al canone di fitto. - Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi: a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore; b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario; c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario. 17. Detrazioni al canone di fitto. - Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese: a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario; b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario; c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile; d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unità immobiliare a particolari esigenze del locatario. 18. Misura delle detrazioni o delle aggiunte. - Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti artt. 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unità immobiliari urbane di quella categoria o classe. 19. Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo. - Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonché a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari. 20. Spese e perdite eventuali. - Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono: a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario; b) agli sfitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate. 21. Spese di amministrazione. - Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidata dal proprietario a terzi. Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi. 22. Spese di manutenzione. - Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe. 23. Spese di conservazione. - Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale fondiario. La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le società di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unità immobiliari della categoria e classe o per parte di esse. La quota di perpetuità si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato. 24. Perdita per sfitti. - La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicità e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che può verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione. Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che dànno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, numero 6214 (serie 3ª) e successive modificazioni. 25. Perdita per fitti non corrisposti. - Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali. 26. Determinazione delle spese e delle perdite. - Le spese e le perdite indicate nei precedenti artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo. In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unità immobiliari analoghe. 27. Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario. - Per le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. 28. Del capitale fondiario. - Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari. 29. Saggio di interesse. - Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio. Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti. In tali casi può indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unità immobiliari analoghe. 30. Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare. - Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità. 31. Prospetto delle tariffe. - Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe. 32. Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali. - Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune è stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale. La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto. Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni. 33. Decisione della Commissione censuaria provinciale. - La Commissione censuaria provinciale dà all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione delle date nelle quali terrà le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provvede a far intervenire un proprio rappresentante per fornire a voce i chiarimenti opportuni. Entro i sessanta giorni successivi al termine concesso a norma dell'art. 32 alle Commissioni censuarie comunali per la presentazione delle osservazioni, la Commissione censuaria provinciale pronuncia la sua decisione in merito al prospetto delle tariffe. La decisione rileva l'accordo fra la Commissione censuaria provinciale e l'Ufficio tecnico erariale ovvero i punti di dissenso, nel quale ultimo caso definisce i dati di tariffa e quelli delle quote complessive di detrazione. La decisione deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione comunale interessata entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. 34. Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale. - Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in ordine all'approvazione del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dell'avvenuta comunicazione, pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale. 35. Ricorso alla Commissione censuaria centrale. - Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle tariffe, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorso, all'atto della sua presentazione, all'altra parte, e alla Commissione censuaria provinciale interessata, la quale ultima ha facoltà di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi. La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso. 36. Pubblicazione delle tariffe. - Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti, sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale. Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione, quando non li ritenga perequati nei confronti delle tariffe di Comuni delle province limitrofe. Analoga facoltà è concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dellarichiesta,sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe già stabilite e definisce le nuove. 37. Revisione del prospetto delle tariffe. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unità immobiliari o della loro capacità di reddito. I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.



[DPR 1142/49] - (01/12/1949)

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