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AW Normativa - Scheda
DPR 01-12-1949 N. 1142
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Categoria: Catasto - Tipologia: Decreto del Presidente della Repubblica

  Approvazione per il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Capo V - Dell'accertamento.
Artt. 38 - 60

38. Oggetto dell'accertamento. - Sonosoggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art. 4 della legge. Sono esclusi dall'accertamento: a) i fabbricati rurali; b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929. 39. Fabbricati rurali. - I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati: a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai; b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni; c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana. 40. Unità immobiliare urbana. - Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente. 41. Indicazione del possesso. - Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne è in possesso. La ditta è costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unità immobiliare. Esse devono essere individualmente designate, specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante. 42. Identificazione dell'unità immobiliare urbana. - Ciascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della scala, del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa. 43. Rilievo a vista. - Nei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unità immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati, eseguita dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista. 44. Consistenza delle unità immobiliari. - Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento. 45. Misura della consistenza a vano. - Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile. Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare. 46. Vani accessori alle abitazioni. - I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali. Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili). Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe. La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso. 47. Vani ragguagliati. - Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe. Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa. 48. Misura della consistenza a metro cubo. - Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili) di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unità immobiliare. 49. Misura della consistenza a metro quadrato. - Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare. 50. Locali accessori dei negozi e delle botteghe. - La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale. 51. Computo delle dipendenze. -E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10 % la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe. 52. Arrotondamento della consistenza. - La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato. 53. Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare. - La consistenza catastale non si accerta per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costituitivi. 54. Esecuzione dell'accertamento. - L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici, erariali, mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta. 55. Preavviso della visita sopraluogo. - L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprietà private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio. Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da più possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi è valido anche nei confronti degli altri. 56. Compilazione della scheda per la dichiarazione. - Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata: a) ubicazione (Provincia, Comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno); b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili); c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il Comune di residenza; d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili); e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni); f) aree, scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari; g) servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili); h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare. Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.); i) il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto; l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio; m) cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante. 57. Modalità esecutive delle planimetrie. - Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati. E' tollerato l'uso delle scale 1: 100, ovvero 1: 50. Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili. Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni: a) numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata; b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata; c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario; d) altezza media di ciascun vano; e) destinazione dei locali accessori; f) piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare; g) confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale. La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione. La planimetria è esente da tassa di bollo. 58. Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria. - Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1° gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta fabbricati. 59. Inaccettabilità delle planimetrie. - L'Amministrazione può dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetti alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio, la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione. Della dichiarazione di non accettabilità delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obbligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria. L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato, con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilità e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obbligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata. 60. Sanzioni per inadempienze. - Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione e della planimetria è punito nei modi previsti dall'art. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni. Tale disposizione non deroga al primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1608, per quanto concerne l'applicazione della sopratassa. E' considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.



[DPR 1142/49] - (01/12/1949)

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