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AW Normativa - Scheda
DPR 01-12-1949 N. 1142
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Categoria: Catasto - Tipologia: Decreto del Presidente della Repubblica

  Approvazione per il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Capo VI - Del classamento.
Artt. 61 - 90

61. Classamento e modalità esecutive. - Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. 62. Destinazione ordinaria dell'unità immobiliare. - La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare. 63. Destinazione prevalente dell'unità immobiliare. - Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito. 64. Modifiche al quadro delle categorie e classi. - Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti. Capo VII - Della pubblicazione. 65. Pubblicazione degli atti di formazione. - Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà, della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unità immobiliari urbane. Per le unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite. 66. Sede della pubblicazione. - La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale. Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga più sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona. 67. Predisposizione dell'operazione. - Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione; l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa. Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale. 68. Atti da pubblicare. - Gli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono: a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di questi, del numero della partita in cui è iscritto; b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprietà delle unità immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unità immobiliari di cui essa è proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le dette unità immobiliari a seguito delle operazioni di formazione; c) lo schedario dei possessori, cioè un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprietà delle unità immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso è compreso. Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43. 69. Manifesto al pubblico. - Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica, un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine, in casi eccezionali, può, dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni; b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare nei giorni stabiliti per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera; c) invita altresì gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento. Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo fissato per la pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali. Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sarà dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni. 70. Orario della pubblicazione. - I locali destinati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati. Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi. 71. Reclami contro i dati dell'accertamento. - Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facoltà di presentare reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura della consistenza delle rispettive unità immobiliari, nonché sull'applicazione alle medesime della categoria e classe. Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dall'autorità comunale, da unirsi al reclamo. I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale è tenuto a numerarli, iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta. 72. Reclami verbali. - I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcuno di essi non possa o non voglia sottoscrivere ne deve essere fatta espressa menzione. 73. Modalità per la compilazione dei reclami. - Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorché riflettano la stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente per ciascuna unità immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama. 74. Reclami sulla consistenza. - Nei reclami sulla consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, devono produrre una regolare planimetria dell'unità immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali. Può reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria; in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, è a carico del reclamante. A tale fine il reclamo dovrà essere accompagnato da ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. 75. Reclami sulla categoria e classe attribuite. - I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. In mancanza di tali indicazioni il reclamo non può essere esaminato. Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potrà riguardare soltanto la misura della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante. 76. Reclami irregolari. - Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclamanti a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69. 77. Attestazione della presentazione del reclamo. - La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto. La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite o negli altri atti pubblicati. 78. Divieto di copia degli atti pubblicati. - E' fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione. Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite, delle quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio. 79. Esame dei reclami e verificazioni. - Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sul merito dei reclami. Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopraluogo, l'Ufficio tecnico erariale deve avvertire i singoli reclamanti della data in cui avrà luogo la visita con le modalità indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della visita la Commissione censuaria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o più dei suoi membri, affinché sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami. La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano. 80. Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclami. - Compiute le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione censuaria comunale, affinché decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuaria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti. 81. Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale e ricorsi in appello. - L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito. Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalità previste dall'art. 69. Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale. Gli interessati hanno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione. L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che è l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione. La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale. 82. Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale. - L'Ufficio tecnico erariale ha facoltà di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati. I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che è tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati. 83. Termine dell'accettazione dei ricorsi. - Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno sette giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria comunale, a mezzo dei suoi componenti. Tuttavia la chiusura può essere eseguita anche senza il concorso della Commissione censuaria se questa, malgrado l'invito, non interviene. 84. Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuaria provinciale. - L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportate negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della Commissione censuaria comunale divenute definitive, consegna alla Commissione censuaria provinciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti di ufficio, già presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere uniti i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale. 85. Decisioni sui ricorsi in appello. - Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente, la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti. Capo VIII - Dell'attivazione. 86. Allestimento degli atti per l'attivazione - Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè: a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami; b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale. Sarà tenuta distinta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee; c) lo schedario dei possessori di cui all'articolo 68 corretto come alla lettera a); d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano. 87. Manifesto per l'inizio della attivazione. - L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati: a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al Capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione; b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali; c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge. 88. Ricorsi dell'Amministrazione contro le decisioni in appello. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati. 89. Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione. - In seguito alle domande previste dall'art. 87 lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè: a) lo schedario dei numeri di mappa; b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni; c) lo schedario dei possessori; d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano. 90. Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano. - Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano da cui cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.



[DPR 1142/49] - (01/12/1949)

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