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DPR 26-10-1972 N. 650
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Categoria: Catasto - Tipologia: Decreto del Presidente della Repubblica

  Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

TITOLO III Commissioni censuarie
Artt. 16 - 40

16. Commissioni locali e centrale. - Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale. Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971. Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia. La commissione censuaria centrale ha sede in Roma. Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o più comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat. I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da più di dodici comuni. 17. Composizione delle commissioni censuarie distrettuali. - La commissione censuaria distrettuale è costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione e integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva. La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente è unico per le due sezioni. Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonché di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario. I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso. I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano. La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale è fatta come segue: a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura; b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21. Il presidente della commissione censuaria distrettuale è scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata, residenti nella provincia. Alle nomine provvede, in conformità, l'intendente di finanza con proprio decreto. 18. Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali. - I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sarà loro rivolto dallo stesso intendente di finanza. Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni. 19. Composizione delle commissioni censuarie provinciali. - Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti. Esse funzionano in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente è unico per le due sezioni. Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti. Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente. I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente della corte d'appello fra un numero doppio di designati dal consiglio provinciale, per una metà dei membri da nominare, e dalla amministrazione finanziaria per l'altra metà dei membri medesimi. Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi. La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue: a) per la prima sezione: tra tecnici ed esperti in agricoltura; b) per la seconda sezione: tra tecnici ed esperti in edilizia. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21. Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito che sarà rivolto dall'intendente di finanza, e fatte pervenire al presidente della corte d'appello e all'intendente di finanza. Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente della corte d'appello può procedere alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni. Il presidente della commissione censuaria provinciale è scelto dallo stesso presidente della corte d'appello fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di ispettore generale od equiparata, residenti nella provincia. Alle nomine provvede, in conformità, il Ministro per le finanze con proprio decreto. 20. Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. - Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente. Tanto il segretario della commissione censuaria distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso. 21. Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali. - I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) godere dei diritti civili e politici; c) essere di buona condotta; d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia; e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età; f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione. 22. Incompatibilità. - Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni: a) i membri del Parlamento; b) i consiglieri regionali; c) i prefetti; d) gli intendenti di finanza; e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi: f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio; g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario; i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado. 23. Decadenza dall'incarico. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali: a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21; b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 22; c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti; d) risultano impossibilitati a partecipare con continuità alle sedute; e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale. La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali. 24. Composizione della commissione censuaria centrale. - La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti tra i membri effettivi delle rispettive sezioni. Fanno parte di tutte e due le sezioni: a) il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e il direttore generale delle imposte dirette; b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale; c) un magistrato con sede in Roma con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione; d) sei membri effettivi e due supplenti scelti fra i professori titolari o incaricati di cattedre universitarie in materia di economia e di estimo. Fanno parte soltanto della prima sezione: e) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, laureato in agraria e con qualifica di direttore generale o equiparata; f) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; g) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale. Fanno parte soltanto della seconda sezione: h) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, laureato in ingegneria e con qualifica di direttore generale o equiparata; i) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; l) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale. 25. Collegio dei periti. - La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo. Il collegio è coadiuvato, in relazione alle necessità da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. 26. Segretario della commissione censuaria centrale. - Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. 27. Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie. - I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte. Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli articoli 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio. Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione. 28. Comunicazione delle nomine. - La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuaria centrale è fatta dal Ministro per le finanze. 29. Giuramento. - I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio». I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione. Il giuramento dei membri è ricevuto dal presidente in carica della commissione. I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente. I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento. 30. Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali. - Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi. In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione. 31. Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali. - Le commissioni censuarie provinciali: a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale; b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. 32. Attribuzioni della commissione censuaria centrale. - La commissione censuaria centrale: a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi; b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione di provvedere (3); c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti; d) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto; e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto; f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza; g) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari. La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze: h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali; i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani. 33. Compiti del collegio dei periti. - Sono compiti del collegio dei periti: a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole; b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati. 34. Sedute delle commissioni censuarie. - Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione. Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima. Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il più anziano di età. Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, in assenza del presidente assume tale funzione il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età. Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione. Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano i membri ordinari e i supplenti nonché i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno. 35. Validità delle deliberazioni. - Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non è presente la maggioranza dei componenti ordinari. I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo. I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori. Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto. 36. Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. - Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali. 37. Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale. - Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facoltà di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Tale intervento è obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione. 38. Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. - Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive provincie, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati. 39. Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali. - Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari è dovuta, per ciascun giorno di adunanza, una indennità in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge. Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno: a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni; b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione. Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse. Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo. Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione. 40. Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale. - Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attività svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale. Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonché ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro. Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale. Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica. Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.



[DPR 650/72] - (26/10/1972)

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