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AW Normativa - Scheda
CIR 17-06-1995 N. 2241 UL
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Categoria: Condono edilizio - Tipologia: Circolare

  Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie.

Capitolo 5 - Misura dell'oblazione, modalità di calcolo e scadenze per il pagamento
Art 5

5. Misura dell'oblazione - La legge subordina il conseguimento della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria al pagamento di una somma all'erario (oblazione) e nei casi previsti, come si darà conto in seguito, di un'altra somma al comune (contributo di concessione). Per quanto attiene alla misura dell'oblazione, occorre riferirsi alle tipologie di abuso descritte nella tabella allegata alla legge 47/85: l'ammontare, nei primi tre casi, deve calcolarsi moltiplicando il valore più alto (riferito quindi al periodo 30 gennaio 1977 - 1° ottobre 1983) per due, se l'abuso è stato commesso fino al 15 marzo 1985, o per tre, se l'abuso riguarda la fascia temporale compresa dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993. Risulta perciò evidente la volontà del legislatore di distinguere, attraverso un inasprimento dell'ammontare dell'oblazione, la fase che, pur risultando antecedente alla entrata in vigore della legge 47/85, non era stata inclusa nella sanatoria del 1985 in quanto successiva al primo decreto legge, n. 688 del 30 settembre 1983, che ha introdotto nel nostro ordinamento il condono edilizio, dalla successiva e più recente che, comunque, viene limitata al 31 dicembre 1993. Un ulteriore aggravio, pari alla metà dell'importo, viene anche previsto nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. Con modalità del tutto differente, per quanto riguarda l'entità dell'oblazione, sono state considerate le restanti tipologie di abuso (4, 5, 6, 7 con riferimento, ancora una volta, alla descrizione dell'oggetto di sanatoria della tabella della legge 47). In questi casi, infatti, vengono fissati valori dell'oblazione senza alcun riferimento a dati dimensionali che selezionano l'abuso per il volume realizzato o per la consistenza delle opere, con la sola differenziazione dell'importo da corrispondere. E' da escludere, pertanto, l'applicazione alle suddette tipologie delle riduzioni cui si dirà in seguito. Da tale diversa impostazione discende il fatto che per le prime tre tipologie il presupposto a base del calcolo dell'oblazione è la misurazione dapprima del volume, per il versamento dell'importo fisso di cui alla tabella B, e quindi della superficie (secondo i parametri indicati agli articoli 2 e 3 del DM 10 maggio 1977 in cui sono definite la superficie e quella utile abitabile), per la restante parte da corrispondere anche ratealmente. Con modalità differenti si opera nei casi 4, 5 e 6: l'oblazione assume un valore forfettizzato, pari a lire 5.000.000, che va applicato una volta riconosciuta l'appartenenza dell'abuso ad una di queste tipologie; analogamente si procede per un abuso rientrante nella tipologia 7 - oblazione pari a lire 2.000.000 - la cui natura ed il cui carattere residuale già secondo quanto previsto dalla legge 47/85 comportava un pagamento disancorato a parametri dimensionali. Per gli abusi di volumetria superiore a 750 mc, qualora siano riferiti ad ampliamenti residenziali che superino tale limite o ad abusi aventi le destinazioni d'uso considerate nell'articolo 34 della legge 47/85, è fatto obbligo di versare lire 7.000.000 per i primi 750 mc e, per la parte eccedente, lire 10.000 mq (modifica introdotta dal DL 24/95). Ciò comporta la necessità di correlare la volumetria stessa alla superficie complessiva in modo da detrarre da quest'ultima - per la eventuale integrazione dell'importo fisso se versato in misura inferiore alla data del 31 marzo 1994 - la quota parte corrispondente ai 750 mc. Da segnalare, infine, che nel provvedimento in esame non si riscontrano valori minimi per il pagamento dell'oblazione in quanto la particolare condizione inserita nella nota n. 4 della tabella allegata alla legge 47/85 non è estensibile all'attuale normativa che della tabella stessa recupera unicamente la descrizione delle tipologie di abuso ma non gli aspetti quantitativi connessi al pagamento dell'oblazione. 5.2. Modalità di pagamento - Anche nel nuovo condono il pagamento dell'oblazione può essere rateizzato, ma soltanto se l'abuso rientra nelle prime tre tipologie. Il comma 5, come modificato dalla legge 85/95, prescrive infatti che, in tali casi, venga corrisposto, entro il 31 marzo 1995 una somma fissa in funzione della volumetria realizzata e consente di dilazionare la restante parte in quattro rate, di pari importo, da effettuarsi sulla base delle scadenze indicate nell'articolo 39. Diversamente per gli abusi che comportano il pagamento forfettizzato, occorre ottemperare in una unica soluzione, il cui termine di pagamento è fissato, anche in questo caso, al 31 marzo 1995. In modo del tutto analogo si dovrà procedere anche in presenza di oblazioni assoggettate a riduzione. Quanto all'eventualità di una oblazione corrisposta alla data del 31 dicembre 1994 in misura inferiore a quella dovuta, per inesattezza di calcolo o per una errata individuazione della tipologia di abuso, è possibile operare la necessaria integrazione, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda senza applicazione di interesse. L'interesse di mora è previsto solo per gli oneri concessori nella legge 724. Successivamente alla predetta scadenza, all'importo dovrà essere aggiunto detto interesse di mora. 5.3. Riduzioni - L'articolo 39, al comma 13, prevede riduzioni nel pagamento dell'oblazione qualora ricorrano "situazioni di estremo disagio abitativo". I parametri che misurano tale disagio sono il reddito del nucleo famigliare relazionato all'ubicazione dell'immobile, ed il carattere di abitazione principale del richiedente o di un componente del nucleo familiare conviventi da almeno due anni, come specificato al comma 14 dell'articolo 39. In funzione del primo parametro vengono individuate tre fasce, con soglie differenti a secondo della composizione del reddito prevalente (da lavoro dipendente o da altre fonti), a cui corrispondono percentuali di riduzione del 50 per cento, del 30 per cento e del 25 per cento. Per l'ubicazione si è tenuto conto innanzitutto della dimensione demografica del comune - superiore a 20.000 abitanti e 5.000 abitanti, inferiore a 5.000 abitanti - e quindi, con riferimento alle suddivisioni operanti per i calcolo dell'equo canone, alle diverse zone che compongono il territorio comunale. Per usufruire della riduzione occorre possedere i requisiti fissati al comma 14, oltre all'ulteriore condizione che prescrive la non trasferibilità a terzi, a titolo oneroso, dell'immobile entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (in caso contrario è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta e quella, maggiorata degli interessi legali, determinata in assenza di riduzioni). E' importante segnalare che ai benefici possono assommarsi, qualora sussistano i presupposti, quelli previsti dalla legge 47/85. Mantiene quindi piena efficacia la riduzione di un terzo riservata alla prima abitazione purché si verifichino due condizioni. La prima è che l'abitazione sia stata "eseguita o acquistata" dal soggetto che presenta l'istanza che quindi si identifica con il proprietario dell'immobile da sanare. Non possono, conseguentemente, chiedere il beneficio della riduzione soggetti che usufruiscono dell'opera abusiva come "prima abitazione" ma a titolo diverso dalla proprietà (locazione, uso, abitazione, ecc. ) anche se legati al proprietario da vincolo di parentela: ne può chiedere tale beneficio il proprietario di uno o più alloggi che li abbia destinati a "prima abitazione" di parenti, anche in primo grado. La seconda condizione è che il richiedente la sanatoria risieda nell'unità immobiliare per la quale ha presentato la relativa domanda: a mano che si tratti di opera ultimata, ma non completata ai sensi dell'articolo 31 e, conseguentemente, non abitabile; del pari si prescinde dalla residenza qualora questa sia obbligatoriamente fissata da disposizioni di legge, regolamento o statuto. La riduzione si applica per unità immobiliari di qualsiasi superficie - purché non si tratti di abitazioni di lusso, ovvero classificate catastalmente A1 - limitatamente ai primi 150 mq. Pertanto, il calcolo dell'oblazione, quando l'abitazione superi la misura ora indicata, dovrà essere effettuato distinguendo le superfici in relazione al diverso regime cui sono sottoposte. Una ulteriore riduzione, pari al 50 per cento dell'importo già ridotto, è concessa ai soggetti - anche in questo caso non può trattarsi che dei proprietari - che stipulano con il comune la convenzione o l'atto di obbligo per determinare canoni di locazione e prezzi di vendita delle unità immobiliari, costituenti prima abitazione. La riduzione di un terzo e quella connessa al convenzionamento si applicano, ai fini della determinazione dell'oblazione, per intere unità immobiliari costituenti prima abitazione non per abusi consistenti in ampliamenti, interventi sul patrimonio edilizio esistente, ecc. pur realizzati in una prima abitazione. Il normale convenzionamento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 10/77, che consente di ottenere la riduzione del contributo di concessione alla sola quota commisurata alle opere di urbanizzazione, può, invece, essere chiesto da qualsiasi soggetto che presenti l'istanza di concessione in sanatoria ed abbia titolo a stipulare, alle condizioni previste, la convenzione. Deve, infine, farsi presente, quanto alle maggiorazioni previste per le superfici, che esse si applicano alle singole opere abusive aventi specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili e costituenti, di norma, una unità immobiliare e non al complesso delle opere eventualmente realizzate dal soggetto istante nell'ambito del comune o dell'intero territorio nazionale. 5.4. Integrazione dei versamenti - In relazione ai termini del versamento dell'oblazione si precisa che, per quanto riguarda gli errori materiali commessi nella individuazione della tipologia di abuso, nonché nelle determinazioni delle riduzioni riguardanti il versamento dell'acconto, è possibile l'integrazione del predetto acconto entro i termini di scadenza previsti dalla legge 724/94. Oltre i suddetti termini sarà dovuto l'interesse legale. 5.5. Oblazione non corrisposta integralmente relative a domande presentate ai sensi della legge 47/85 - Per quanto attiene all'ipotesi contemplata dal sesto comma dell'articolo 39 della legge 724/94, relativa ai soggetti che avevano presentato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/85 o i loro aventi causa (sia a titolo universale che a titolo particolare) e che ai sensi della predetta norma avrebbero dovuto versare, entro il 31 marzo 1995, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, occorre far presente che l'eventuale mancato versamento ha determinato la definitiva improcedibilità della domanda di concessione in sanatoria a suo tempo presentata.



[CIR 2241/95] - (17/06/1995)

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