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AW Normativa - Scheda
CIR 17-06-1995 N. 2241 UL
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Categoria: Condono edilizio - Tipologia: Circolare

  Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie.

Capitolo 6 - La misura dei contributi di concessione, le modalità di calcolo e scadenze per il pagamento
Art 6

6. Generalità - Una delle principali innovazioni dell'attuale provvedimento di definizione delle violazioni edilizie riguarda l'obbligo del versamento di una anticipazione dei contributi di concessione, stabilita nella tabella C allegata alla legge n. 724/94, in relazione alle categorie generali di opere edilizie onerose e sulla base del parametro della superficie. Si tratta di somme a disposizione degli Enti Locali che possono consentire l'attivazione di un processo di recupero urbanistico, ove l'amministrazione comunale ritenga di dover intervenire con criteri di priorità. La suddetta anticipazione dovrà essere effettuata sia per le istanze di definizione delle violazioni edilizie presentate ai sensi del provvedimento attuale, sia per le istanze a suo tempo presentate ai sensi della legge 47/85 e non definite per il mancato pagamento delle rate dell'oblazione dovuta. 6.2. Domande presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94 - In primo luogo, occorre richiamare le norme relative al calcolo della superficie, stabilite nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, m. 801, da applicare nella determinazione di detta superficie. Nella tabella C allegata alla legge 724/94 dovrà essere individuata la categoria di intervento - nuova costruzione, ampliamento ovvero ristrutturazione edilizia e modifiche di destinazione d'uso - nonché la classe demografica di appartenenza del comune ove è situato l'immobile oggetto della sanatoria, secondo quanto riportato nel DPR 14 giugno 1993, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 146 alla GU n. 54 del 24 giugno 1993, fatti slavi i comuni di nuova istituzione dal 1991 in poi. Rispetto alle tipologie di abuso numeri 1, 2 o 3 dovrà essere applicato il valore individuato nella tabella relativa alla "nuova costruzione, ampliamento", mentre nel caso di tipologia di abuso 4 dovrà essere utilizzato il valore individuato nella tabella "ristrutturazione edilizie e modifiche della destinazione d'uso". Dalla semplice moltiplicazione dei due elementi viene individuata la somma da corrispondere a titolo di anticipazione del contributo di concessione. Occorre evidenziare che la tabella C non distingue tra il contributo relativo all'articolo 5 e quello di cui all'articolo 6 della legge 10/77, relativi rispettivamente al contributo in regione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Tale circostanza dovrà essere tenuta in considerazione degli Enti Locali nel determinare il conguaglio dovuto. Ai fini della individuazione dell'obbligo di versamento dell'anticipazione degli oneri concessori, si pone la necessità di verificare preliminarmente se sussistano le condizioni per la corresponsione o meno del suddetto contributo. Si precisa che gli oneri di concessione: - non sono dovuti per le costruzioni realizzate prima del 1 settembre 1967; - sono dovuti, in presenza di disposizioni regionali, nella sola misura relativa alle opere di urbanizzazione per le costruzioni realizzate tra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977; - sono interamente dovuti nella misura prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 10/77 per le costruzioni realizzate dopo il 30 gennaio 1977. E' inoltre necessario verificare se, in relazione alla natura delle opere abusive nonché della destinazione d'uso dell'immobile, ricorra o meno l'obbligo del pagamento degli oneri di concessione, in base a quanto disposto dalla citata legge 10/77. A titolo esemplificativo si richiamano le seguenti categorie di opere che non sono incluse tra quelle onerose: - opere edili finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 7 legge 13/89); - opere interne (articolo 26 legge 47/85); - opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, opere di demolizione, rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere (articolo 7 legge 94/82); - parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, fino alla superficie massima prevista all'articolo 41 sexies della Legge Urbanistica, qualora tali parcheggi siano legati pertinenzialmente all'unità immobiliare del richiedente tramite atto d'obbligo unilaterale. Il secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 39 prevede che qualora siano state eseguite o si intendano eseguire opere di urbanizzazione, in proprio oppure attraverso forme consortili, è possibile scomputare dall'anticipazione dovuta il valore delle opere pubbliche eseguite, purché rispondenti ai requisiti tecnici e prestazionali richiesti dall'amministrazione comunale. E' necessario quindi, secondo quanto previsto dal comma 9, terzo capoverso dell'articolo 39, che le amministrazioni comunali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 724/94, - quindi entro il 1° marzo 1995 - abbiano determinato le modalità di pagamento del conguaglio dovuto a seguito della richiesta di scorporo del valore delle opere suddette. Le suddette modalità dovranno essere inserite all'interno di una apposita convenzione per il rispetto degli adempimenti a carico del richiedente e di quanto altro richiesto dall'amministrazione comunale. Per quanto attiene alla possibilità di determinare la misura degli oneri concessori secondo la normativa vigente deve rilevarsi che la legge non specifica su chi debba ricadere tale compito. Appare legittimo, pertanto, che sia lo stesso richiedente ad effettuare tale determinazione e a corrispondere - qualora l'importo da versare ai sensi della legge 10/77 sia minore di quanto dovuto applicando la tabella C - il minore importo. Per quanto riguarda i dati metrici (superfici e volumi) relativi al computo di detti oneri concessori, si richiama il DM 801/77 che deve essere considerato prevalente sulle modalità di misurazione derivanti dai regolamenti edilizi. Qualora tuttavia non fosse possibile fare riferimento ad alcuna normativa la volumetria verrà calcolata dal piano di sistemazione post-operam alla linea di gronda, oppure, in altri casi, come ad esempio le soffitte o i seminterrati resi abitabili, la volumetria deve essere calcolata secondo i dati geometrici. E' necessario altresì che le amministrazioni comunali, ove possibile, si attivino per l'adozione e la pubblicità delle norme dei parametri vigenti nel proprio territorio comunale al fine di rendere più semplice e diretto, da parte dei richiedenti, la verifica del minore importo da corrispondere tra l'anticipazione nella tabella allegata alla legge 724/94 e gli oneri concessori effettivamente dovuti ai sensi della legge 10/77. Il versamento degli oneri concessori è effettuato a favore del comune ove è ubicato l'abuso da sanare e pertanto non deve essere sommato all'importo da versare a titolo di oblazione. Le amministrazioni comunali dovranno determinare e rendere pubbliche le modalità di corresponsione degli oneri concessori dovuti, nonché gli elementi necessari per il collegamento tra la domanda di sanatoria e il versamento effettuato. Si precisa infatti, che l'attestazione del versamento delle rate degli oneri concessori devono essere allegate alla domanda di sanatoria entro un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ovvero entro il termine massimo del 31 marzo 1996, ai fini del formarsi del provvedimento implicito di concessione o autorizzazione in sanatoria, ferme restando le date di scadenza per i successivi pagamenti degli oneri concessori. L'anticipazione degli oneri concessori secondo la tabella C, può essere corrisposta in quattro rate, di pari importo, alle scadenze fissate dalla legge 85/95 per la rateizzazione dell'oblazione dovuta, rispettivamente 15 aprile, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre del 1995, con la maggiorazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute. Si fa presente che la suddetta rateizzazione è possibile anche nel caso in cui sia stata già interamente corrisposta l'oblazione. Ovviamente non sarà dovuto l'interesse sugli oneri versati entro il 31 marzo 1995. Qualora invece l'importo da corrispondere sia calcolato secondo i parametri e le norme applicative della legge 10/77, il pagamento deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo 1995, oppure ad una delle scadenze previste per la rateizzazione sommando, in tale caso, l'interesse di mora del 10 per cento annuo a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 6.3. Domande presentate ai sensi della legge 47/85 - Il pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori deve essere effettuato esclusivamente da parte dei soggetti che non hanno corrisposto l'intera oblazione dovuta a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/85 per il mancato pagamento di una o più rate dell'importo a suo tempo determinato e che, quindi, sono soggetti al versamento del triplo dell'importo di detta parte residua dell'oblazione non corrisposta entro il 31 marzo 1995. Tali soggetti devono versare anche l'anticipo degli oneri concessori pari al 70 per cento degli importi al mq individuati nella tabella C. In caso di mancato versamento dovrà essere applicato l'interesse di mora pari al 10 per cento annuo. Per tali soggetti, ove l'oblazione sia stata interamente versata, secondo l'importo a suo tempo individuato nel relativo modello 47/85, l'anticipazione degli oneri concessori non è dovuta e sarà in tal caso l'amministrazione comunale a procedere alla determinazione e alla riscossione degli oneri concessori effettivamente dovuti. La superficie da moltiplicare per gli importi unitari, di seguito individuati, dovrà essere quella esposta nei modelli 47/85 a suo tempo presentati all'amministrazione comunale, ovvero pari alla superficie effettiva, calcolata secondo quanto già indicato al precedente punto 6.2., qualora si fosse riscontrato un errore di calcolo. Detta superficie deve essere moltiplicata per il 70 per cento degli importi unitari della tabella C. L'importo complessivo così determinato costituisce l'intera cifra da versare a titolo di anticipazione degli oneri concessori, che sarà oggetto della verifica da parte dell'amministrazione comunale per la determinazione dell'eventuale conguaglio dovuto. La suddetta anticipazione deve essere versata, con le modalità stabilite da ciascuna amministrazione comunale, entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 724/94, cioè entro il 1° marzo 1995. Qualora alla scadenza prevista non fosse effettuato il versamento, dovrà essere corrisposto anche l'interesse di mora pari al 10 per cento annuo. Si fa presente che la ricevuta della suddetta anticipazione deve essere allegata, entro la data del 31 marzo 1996, alla domanda di sanatoria a suo tempo presentata all'amministrazione comunale ai sensi della legge 47/85, per la decorrenza del termine di formazione del provvedimento tacito di concessione o autorizzazione in sanatoria. E' di tutta evidenza, infatti, che qualora il comune procedesse ad una verifica della istanza non definita e non integrata da pagamento del triplo dell'oblazione residua - nonché dell'anticipazione degli oneri concessori - dovrebbe procedere all'applicazione del capo I della legge 47/85. Anche nel caso del completamento delle istanze di sanatoria ai sensi della legge 47/85 l'articolo 39 non specifica a chi spetti il compito di verificare se l'importo dell'anticipazione da corrispondere ai sensi della tabella C sia inferiore a quanto effettivamente dovuto in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente ai sensi della legge 10/77. Si deve pertanto ritenere che la suddetta verifica vada condotta dal richiedente, con la precisazione che i parametri da adottare devono essere quelli vigenti alla data del 30 giugno 1989, data di formazione del "silenzio-assenso" previsto all'articolo 35, comma 12, della legge 47/85. 6.4. Conguaglio dei versamenti effettuati - Entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della domanda, cioè entro il 31 marzo 1996, le amministrazioni comunali sono tenute alla verifica e alla definizione dell'importo dovuto a titolo di conguaglio. Tale previsione riguarda sia le domande presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94, sia il completamento delle domande presentate ai sensi della legge 47/85. In considerazione del termine introdotto dal comma 11 dell'articolo 39 si raccomanda quindi agli Enti Locali una prioritaria e sollecita verifica delle istanze di sanatoria su tale specifico aspetto. E' da ritenere, inoltre, che il trascorrere dei 60 giorni successivi alla notifica della richiesta per gli adempimenti da parte dell'interessato, determini, in caso di mancato pagamento del conguaglio, l'applicazione dell'articolo 3 della legge 47/85, circa il ritardato od omesso versamento del contributo di concessione. 6.5. Normativa regionale in materia di oneri concessori relativa alla sanatoria edilizia - L'esplicita riapertura dei termini contenuti nei Capi IV e V della legge 47/85 riportata nel comma 1, terzo capoverso dell'articolo 39 della legge 724/94, consente alle regioni di legiferare, entro novanta giorni dal 1° gennaio 1995, in merito alla misura del contributo di concessione da versare per le istanze di sanatoria. Occorre far presente, tuttavia, in considerazione del divario tra gli oneri concessori e il costo effettivo delle opere da realizzare l'opportunità che le regioni, prima di adottare provvedimenti di riduzione del contributo concessorio, verifichino attentamente, sulla base dei suddetti costi effettivi, se gli oneri da corrispondere siano sufficienti per la dotazione di opere di urbanizzazione. Al riguardo deve anche precisarsi che le disposizioni a suo tempo adottate dalle regioni, in base all'articolo 37 della legge 47/85, trovano ancora applicazione relativamente alle opere realizzate entro il 1° ottobre 1983, sempre che sia stata presentata la domanda di concessione in sanatoria ex lege 47(5. Per gli abusi successivamente commessi resta la facoltà della regioni di legiferare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 724/94.



[CIR 2241/95] - (17/06/1995)

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