1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottali e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell'articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396; dell'articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996. n. 31 95 marzo 1996, n. 155, e 25 maggio 1996, n. 286; dell'articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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