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AW Normativa - Scheda
DM 05-08-1994
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Categoria: Piano di Recupero - Tipologia: Decreto Ministeriale

  Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

Titolo II - Recupero del patrimonio edilizio
Art 2 - Recupero primario

Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti. Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 480.000 e L. 630.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree; 2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano con riferimento: a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso; b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione; c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici; 3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi: a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2; b) per demolizioni di superfetazioni; c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali; d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica; e) in presenza di particolari situazioni la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; 4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi: spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.); rilievi e indagini preliminari; accantonamento per imprevisti; urbanizzazioni; condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), lettera a),costituisce elemento imprescindibile dall'intervento. I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 880.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.). Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.270.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.



[DM 05/08/94] - (05/08/1994)

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