AW Logo
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Ricerca - Normativa
Cerca: in:

per:

AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO

AW NORMATIVA






AW Normativa - Scheda
DM 21-12-1994
« Torna indietro


Categoria: Piano di Recupero - Tipologia: Decreto Ministeriale

  Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 12 - Procedure di formazione e approvazione del programma

1. Ai fini del finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, è determinata la seguente procedura: a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono trasmettere al Segretariato generale del CER le proposte di programma entro e non oltre il termine perentorio del 7 marzo 1996. I comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti possono trasmettere al Segretariato generale del CER le proposte di programma entro e non oltre il termine perentorio del 7 gennaio 1996; b) il Segretariato generale del CER, entro i tre mesi successivi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, seleziona le proposte secondo quanto indicato all'art.17. Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il Segretariato medesimo individua le proposte ammesse al finanziamento, invitando i comuni entro i successivi trenta giorni, alla stipula di un protocollo di intesa relativo al finanziamento ed all'attuazione del programma. Qualora siano previste varianti agli strumenti urbanistici, al protocollo di intesa partecipa la regione competente; c) nei successivi sei mesi i comuni trasmettono la progettazione e la documentazione definitiva, relativa agli interventi dell'intero programma, al Segretariato generale del CER ai fini della conclusione dell'accordo di programma, previsto dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493. Qualora le proposte medesime siano in variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme regionali in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al punto d), comporta l'automatica inefficacia della variante stessa. In tal caso, l'accordo di programma è adottato con decreto del presidente della regione, l'adesione del sindaco è ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla conclusione dell'accordo stesso, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 27 della legge n. 142/1990; d) entro il termine previsto per l'inizio dei lavori, fissato nei successivi dieci mesi dal termine di cui alla lettera c), il comune sottoscrive con il Segretariato generale del CER la convenzione intesa, tra l'altro, a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti; il Segretariato medesimo emette il provvedimento di concessione del finanziamento.



[DM 21/12/94] - (21/12/1994)

« Torna indietro






AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO





  2011 - ArchitetturaWeb Studio | Arch. Pier Paolo Salsano
  Ultimo aggiornamento: 20/03/2016 19:59:53

  Sito ottimizzato per: IE FF GC AS OP (1024x768 o sup.)
Visite pagina

  
Utenti Online