Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al D.Lgs.Lgt. 6 settembre 1917, n. 1451 .
I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.
I mutui stessi sono destinati a finanziare, anche mediante l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, nonché l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, una comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.
I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.
La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione det CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.
Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni.
Con deliberazione del CIPE, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per l'erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , nonché la tipologia delle costruzioni.
Nell'individuazione dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513
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