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AW Normativa - Scheda
L 28-01-1977 N. 10
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Categoria: Restauro e Risanamento Conservativo - Tipologia: Legge

  Norme per la edificabilità dei suoli.

Art 9 - (Cessione gratuita).

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153 ; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta; d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari; e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.



[L 10/77] - (28/01/1977)

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