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AW Normativa - Scheda
DL 13-09-1991 N. 299
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Categoria: Abitabilità e Agibilità - Tipologia: Decreto Legge

  Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. (Convertito con modificazioni dalla L.18-11-91,n.363.)

Art 3

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1, la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi. 3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2. 4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatoriedeiregistriimmobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette. 5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo, ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione. 6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.



[DL 299/91] - (13/09/1991)

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