La nuova disciplina edilizia

 

Art. 0026

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  LA NUOVA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA  
 
Articolo di Pier Paolo Salsano

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione che ha posto da subito dubbi e problemi per quanto attiene specificamente al settore dell'edilizia. Ci si riferisce all'art. 49, commi 4 bis e 4 ter, inseriti dalla legge di conversione e per ció stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010. Con il comma 4 bis il legislatore, rielaborando l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di inizio attivitá - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di inizio attivitá - DIA" In risposta ad una serie di richiesta di chiarimenti (formulate in primis dalla Regione Lombardia), il Ministero per la Semplificazione normativa, ha avuto modo di delineare l'esatto ambito di operativitá del nuovo istituto, fugando i dubbi sulla prima importante questione che riguardava la stessa applicabilitá della nuova disciplina anche all'edilizia. Il Ministero ha chiarito che la SCIA puó sostituire solo la DIA "ordinaria", non anche la DIA alternativa al permesso di costruire (la cosiddetta SuperDIA). Questo importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che risulta fondato sull'alternabilitá pressochè totale tra permesso di costruire e (super) DIA.

A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono cinque le procedure edilizie (valide in generale per tutte le Regioni, che possono peró aver emanato norme specifiche differenti) operative dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:

1. Permesso di costruire
Valido per tutti gli interventi edilizi.

2. Denuncia di inizio attivitá (DIA)
Alternativa al permesso di costruire, fatta eccezione per gli interventi assoggettati in via principale a SCIA (vedi norme regionali). Tra i primi, generalmente, rientrano:
- a) opere di manutenzione straordinaria non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i. quali interventi strutturali, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici da realizzare in zona A, ecc.;
- b) opere di restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria , superficie e sagoma dell'edificio preesistente;
- d) interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- e) sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi dai suddetti piani attuativi ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;

3. Segnalazione certificata di inizio attivitá (SCIA)
Valida per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 (in alcune regioni son esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.) piú precisamente: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, - interventi di restauro e di risanamento conservativo, - interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001; Per quanto riguarda la nuova disciplina della SCIA nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alcune regioni esigono che alla SCIA sia allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo (autorizzazione paesaggistica, parere preventivo vincolo archeologico, parere preventivo vincolo monumentale, esame di impatto paesistico, se previsto dal P.T.R., parere della Commissione per il paesaggio ecc.), atti di assenso che non possono essere autocertificati e sostituiti da SCIA.

4. Comunicazione asseverata
Applicabile per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001;

5. Comunicazione
Solo per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.

Giacchè permanevano alcuni dubbi sull'applicabilitá di DIA e SCIA che avevano, ad esempio, portato alcune amministrazioni comunali ad eliminare completamente la DIA dai titoli abilitativi, recentemente (05.05.2011) il cosiddetto Decreto Sviluppo, ha confermato la sostituzione con la Scia della Dia, precisando che quest'ultima resta in vigore solo per quei casi in cui sostituisce il Permesso di Costruire (superDIA).


 
 
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