Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 4, il Prefetto, sentita, entro trenta giorni dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, d-intesa con le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
la costruzione deve essere completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze sono attestate con dichiarazioni innanzi al competente giudice del luogo ove è situato l'immobile, ovvero il Segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;
il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;
il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica un'unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;
il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;
il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 preclude l'assegnazione in uso temporaneo dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo comma comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.
L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del Presidente della Giunta regionale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministri dell'ambiente e per i beni e delle attività culturali.
Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni sostitutive, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
|