Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della lettera c) dell'art. 59 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, concorre, unitamente alla regione e agli altri enti locali interessati, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l'emergenza abitativa, derivante dalla esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4. I programmi prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie. Il Ministero dei lavori pubblici, con atto di indirizzo e coordinamento, d'intesa con i Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e con i Presidenti delle regioni, stabilisce le priorità di intervento a livello nazionale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni comunali, d'intesa con gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 1, alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare del responsabile dell'abuso è disciplinata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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