AW Logo
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Ricerca - Normativa
Cerca: in:

per:

AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO

AW NORMATIVA






AW Normativa - Scheda
L 20-03-1865 N. 2248
« Torna indietro


Categoria: Concessione Edilizia - Annullamento - Tipologia: Legge

  All. E - Legge sul contenzioso amministrativo.

Artt. 4 - 5

4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. 5. In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi



[L 2248/65] - (20/03/1865)

« Torna indietro






AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO





  2011 - ArchitetturaWeb Studio | Arch. Pier Paolo Salsano
  Ultimo aggiornamento: 20/03/2016 19:59:53

  Sito ottimizzato per: IE FF GC AS OP (1024x768 o sup.)
Visite pagina

  
Utenti Online