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AW Normativa - Scheda
CIR 17-06-1995 N. 2241 UL
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Categoria: Condono edilizio - Tipologia: Circolare

  Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie.

Capitolo 8 - Sanzioni penali e sospensione dei procedimenti in corso
Art 8

8. Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria - Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 47/85 dispone che "la presentazione entro il termine perentorio della domanda ..., accompagnata dall'attestazione del versamento della somma di cui al comma 1 dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per sanzioni amministrative". Pertanto, la sospensione dei procedimenti prevista ope legis, dall'articolo 44, dalla data di entrata in vigore della legge fino alla scadenza dei termini di presentazione della domanda è destinata a protrarsi per effetto della presentazione della domanda medesima corredata dal pagamento dell'oblazione (almeno nei limiti della quota di cui alla tabella B allegata alla presente legge, ovvero nella misura forfettaria stabilita per le tipologie di abuso nn. 4, 5, 6, 7). Ciò in quanto conseguenza degli effetti del disposto dell'articolo 38, che assicura l'estinzione dei reati contravvenzioni (comma 2) e delle sanzioni amministrative (comma 3). Quanto alla sospensione del procedimento penale - ma non dell'attività di indagine e dell'esercizio dell'azione penale - va richiamata la giurisprudenza già formatasi in materia di condono, secondo la quale l'effetto sospensivo non dipende dal provvedimento (nella specie quindi dichiarativo) del giudice, ma si ricollega direttamente alla legge stessa, in presenza delle condizioni stabilite da questa, che il giudice ha il potere di accertare. La sospensione si protrae per tutta la durata del procedimento di condono, salvo il diniego della concessione in sanatoria, e comunque fino al versamento dell'intera oblazione, che estingue i reati contravvenzionali previsti dalla legge 1150/42 e successive modificazioni ed in ultimo dalla legge 47/85, dall'articolo 221 TU leggi sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934 n. 1265, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed infine dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64. La sospensione del procedimento penale, per l'effetto del termine di prescrizione dei reati, concerne esclusivamente le violazioni alle normative sopra indicate, integrative di reati, concerne esclusivamente le violazioni alle normative sopra indicate, integrative di illeciti penali oggetto di estinzione per oblazione. E' previsto dall'articolo 38, comma 3, della legge 47/85, la cui norma viene richiamata dalla presente legge, che, qualora nei confronti dei richiedenti il condono sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati sopra indicati, dell'oblazione viene fatta annotazione nel casellario giudiziale, non dovendosi tenere conto di tale condanna esclusivamente agli effetti dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale limitazione degli effetti estintivi è stata ritenuta corretta e coerente con la scelta di utilizzare una misura di clemenza atipica e comunque diversa dall'amnistia, e risulta quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro che, già condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della legge del condono (all'epoca 47/85 ed oggi in base alla legge 724/94, abbiano attivato la procedura della sanatoria nelle forme e nei termini prescritti. Pertanto, si deve ritenere che a seguito della fattispecie estintiva in esame il giudice dell'esecuzione non possa provvedere alla revoca della sentenza di condanna divenuta definitiva anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legge reiterati che hanno portato all'approvazione della presente legge, né disporre la sospensione degli effetti della condanna predetta, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 673 cpp, (norma analoga a quella corrispondente del codice di rito penale previgente, in materia di esecuzione). La presentazione della domanda di sanatoria con l'attestazione del pagamento dell'oblazione ha effetti sospensivi anche riguardo ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, nonché relativamente all'esecuzione delle medesime (sempre inerenti alle leggi sopra citate). La sospensione riguarda soltanto i procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di sanzioni, e non anche quelli riguardanti la legittimità o meno della concessione edilizia. La normativa in esame è peraltro conforme alla giurisprudenza amministrativa formatasi anteriormente alla legge 47/85, secondo la quale, in caso di presentazione di una domanda in sanatoria, il sindaco, ovvero l'autorità amministrativa competente, erano tenuti ad astenersi, pena l'illegittimità del conseguente provvedimento, dall'esercizio del potere sanzionatorio, prima di aver accertato la sanabilità dell'opera eseguita. A seguito del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le soprattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, "sempreché le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero". La norma del comma 5 dell'articolo 38 della legge 47/85 stabilisce che possono beneficiare degli effetti estintivi penali tutti i soggetti interessati al condono edilizio, ancorché non siano proprietari dell'immobile oggetto dell'abuso. In tale caso alla domanda di condono va allegata la prova del versamento dell'oblazione nella misura del 30 per cento rispetto a quella dovuta dal proprietario: il tutto con rispetto dei termini prescritti. Fra i suddetti soggetti vanno compresi i concorrenti nei medesimi reati che, nell'indagine processuale, risultino interessati al conseguimento della sanatoria stessa, ivi compresi i pubblici ufficiali, sempreché l'illecito edilizio o urbanistico non sia assorbito dal più grave reato contro la pubblica amministrazione. 8.2. Effetti del diniego di sanatoria - Il diniego della sanatoria, per motivi diversi dall'insanabilità dell'opera abusiva, non è ostativo all'estinzione dei reati contravvenzionali, a seguito dell'intero versamento della oblazione. Per effetto della norma in esame è stato ritenuto che l'estinzione possa riferirsi - sussistendo le condizioni di legge ed osservando i termini e le forme dalla legge stessa previsti - anche alle ipotesi in cui la sanatoria sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge sul condono, ad esempio nelle ipotesi di sanatoria introdotte dalle leggi regionali. In caso di diniego della sanatoria, sono disciplinati gli effetti esclusivamente con riguardo alle sanzioni amministrative punti in misura pecuniaria, nel senso che la somma corrisposta a titolo di oblazione possa essere imputata a quanto dovuto per le predette sanzioni. Il che implica l'esclusione di qualsiasi effetto per le sanzioni ripristinatorie, previste per gli abusi più gravi. 8.3. Sospensione dei procedimenti - La norma dell'articolo 44 della legge 47/85 prevede la sospensione automatica - di natura provvisoria - dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali nonché dell'esecuzione delle sanzioni amministrative, e la sospensione dei procedimenti penali (con esclusione dell'esecuzione delle sentenze definitive), ed infine dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 765/67 dalla data di entrata in vigore dei decreti legge emanati a partire dal 1994 e fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria. La sospensione non si applica ai procedimenti cautelari innanzi al giudice amministrativo, che comunque possono essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato. La sospensione riguarda solo i procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni e quindi, per quanto attiene ai procedimenti innanzi al giudice amministrativo o al giudice civile, essa non si estende ai giudizi relativi alla legittimità della concessione ovvero alle violazioni delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche a tutela dei diritti dei privati.



[CIR 2241/95] - (17/06/1995)

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