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AW Normativa - Scheda
L 08-08-1996 N. 431
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Categoria: Piano Particolareggiato - Tipologia: Legge

  Interventi urgenti per l'edilizia scolastica

Art 2 - Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari ad acta eventualmente nominali ai sensi dell'articolo I della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi I e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relativa determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale o del commissario ad acta, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis. 2. I commissari ad acta possono altresì: a) convocare e presiedere le conferenza di servizi finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso. 3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo I della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni. 4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario fati acta è nominato dal commissario di Governo. 5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la regione competente, che formula il proprio motivato parere entro dieci giorni dalla richiesta. qualora. nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese così disponibili sono riassegnate. con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della competente regione, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da necessità ed urgenza. di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione in mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel decreto di revoca le stesse risorse possono essere riassegnate a ragione diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 del presente articolo e nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, può essere autorizzata, nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalità previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all'articolo I della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termino le compatenti regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea. 7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 5 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, è differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3.



[L 431/96] - (08/08/1996)

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