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AW Normativa - Scheda
DM 05-08-1994
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Categoria: Piano di Recupero - Tipologia: Decreto Ministeriale

  Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

Titolo II - Recupero del patrimonio edilizio
Art 3 - Recupero secondario

Per recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario. Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 310.000 e L. 350.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6; 2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10% del costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano con riferimento: a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso; b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione; c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici; 3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi: a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2; b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali; c) in presenza di particolari situazioni, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; 4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi: spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.); accantonamento per imprevisti; condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), letteraa),costituisceelementoimprescindibile dall'intervento. I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 470.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.). Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 600.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.



[DM 05/08/94] - (05/08/1994)

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