1. Le disponibilità finanziarie a valere sul fondo di lire 288 miliardi, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come integrato dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana con il concorso obbligatorio di risorse private.
1-bis. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono destinate quanto al 70 per cento, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, e quanto al 30 per cento, ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.
1-ter. Le suddette disponibilità finanziarie, qualora non utilizzate secondo la ripartizione di cui al comma 1-bis, sono utilizzabili per gli altri comuni.
2. All'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana possono altresì partecipare soggetti pubblici che con proprie risorse, provenienti da autofinanziamento, realizzano parte degli interventi previsti dal programma medesimo.
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