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AW Normativa - Scheda
DM 21-12-1994
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Categoria: Piano di Recupero - Tipologia: Decreto Ministeriale

  Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 10 - Affidamento degli interventi pubblici

1. L'affidamento degli interventi pubblici è effettuato mediante: a) appalto, da effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere con contributo pubblico a totale copertura del costo dell'intervento ovvero con contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'intervento; b) [concessione di committenza, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela della scelta del contraente e degli obblighi di esecuzione, qualora il comune, per meglio assicurare unità di gestione al programma, intenda affidare ai proponenti l'insieme degli interventi pubblici in esso previsti. Laddove l'ammontare complessivo dei finanziamenti pubblici sia contenuto al di sotto della soglia comunitaria la selezione avviene attraverso licitazione privata; qualora detto ammontare sia superiore a quello di soglia comunitaria si applicano dei criteri di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 406/1991, anche ampliandone i parametri di riferimento. Il comune deve identificare gli ambiti di intervento, gli interventi pubblici necessari alla riqualificazione urbana, quantificandone l'impegno finanziario, gli interventi privati ammessi e gli obblighi conseguenti]; c) concessione di lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere che prevedano un corrispettivo di gestione; d) convenzione, nel caso di opere con il finanziamento pubblico inferiore al 50% del costo dell'intervento ovvero di opere pubbliche realizzate esclusivamente con risorse private; e) convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/1977, limitatamente ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.



[DM 21/12/94] - (21/12/1994)

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