1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione dei beni non statali di cui all'articolo 1, comma 2, che necessitano di restauro e di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
|