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AW Normativa - Scheda
RD 27-07-1934 N. 1256
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Categoria: Abitabilità e Agibilità - Tipologia: Regio Decreto

  Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Capo IV - Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.
Art 218

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo; c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni; d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento .



[RD 1256/34] - (27/04/1934)

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  Ultimo aggiornamento: 20/03/2016 19:59:53

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