Condono Edilizio 2003

 

Art. 0018

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  IL NUOVO CONDONO TRA SANATORIE E ANTISANATORIE   
 

Dopo una serie interminabile, nei mesi scorsi, di annunci e smentite, prese di posizione e marce indietro da parte di fonti più o meno ufficiali, fra le novità introdotte dal maxi decreto legge n. 269 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 2 ottobre 2003 vi è, nel bene o nel male, quella del tanto atteso (o temuto?) condono edilizio

Il nuovo condono edilizio entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, non è un mini-condono, come sembrava profilarsi in un primo momento. Del resto l'unico motivo "valido" che ha portato il governo a questa difficile e ben poco meritoria decisione è l'estrema esigenza di fare cassa, il condono porterà infatti, almeno nelle previsioni, nelle casse dello Stato un gettito complessivo di 3,35 miliardi euro di cui 3 miliardi destinati al Ministero del Tesoro e 350 milioni di euro ai fondi di riqualificazione. Tale gettito non sarebbe mai stato raggiunto con un mini-condono e non avrebbe quindi risollevato la situazione economica del paese.
Esclusi solo i grandi abusi, le aree protette e i progetti sui quali è già intervenuta la magistratura. Potranno beneficiare del condono tutti coloro che hanno commesso abusi fino a 750 metri cubi (circa 250 metri quadrati, a seconda della cubatura) oppure quello del 30% del volume dell'intero immobile in più rispetto alla concessione rilasciata.

Per quanto riguarda l'oblazione per gli immobili residenziali sarà compresa dai 60 ai 100 euro a metro quadrato e dagli 80 ai 150 euro a metro quadrato per gli immobili non residenziali. Per le opere di restauro e risanamento conservativo sono applicabili oblazioni a forfait di 3.500 e 1.700 euro e una oblazione di 516 per le opere di straordinaria manutenzione. E' inoltre prevista una anticipazione degli oneri concessori di 89 euro a metro quadrato nelle città con oltre 300 mila abitanti e di 45 euro per le ristrutturazione e le modificazioni d'uso; restano fuori dal condono tutte le realizzazioni abusive non conformi agli strumenti urbanistici, ma l'esclusione vale solo per le opere non conformi che siano state realizzate su "immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali". Quindi l'esclusione è per le opere abusive non conformi al piano regolatore generale e che siano sorte sulle aree appena descritte. Sono condonabili invece tutte le altre opere abusive non conformi ai piani regolatori che sorgono al di fuori delle aree vincolate. Secondo questo disegno, risulteranno condonabili anche le costruzioni realizzate su terreni agricoli.
La domanda di sanatoria dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2004 e la prima rata deve essere pari al 30% del totale, e comunque per una cifra non inferiore al 1700 euro. Alla domanda deve essere la ricevuta di versamento dell'anticipazione del 30% del totale, ma comunque non inferiore a 500 euro.


Per quanto concerne invece le opere abusive realizzate su aree demaniali, queste potranno essere condonate per mezzo del pagamento di indennizzi che vanno da 5 a 90 euro a metro quadrato; inoltre questi terreni potranno essere acquistati dal privato per una cifra che oscillerà dai 5 ai 270 euro a metro quadrato a seconda delle classi dimensionali dei comuni. 

In ogni caso, l'oblazione deve essere versata in tre rate, la prima con scadenza 31 marzo, la seconda 30 giugno e la terza 30 settembre 2004.
Gli oneri di concessione devono anch'essi essere versati a giugno e a settembre con importi uguali alla prima rata con il conguaglio nel 2006. Restano sanabili le opere realizzate entro il 31 marzo 2004. 
Per le nuove costruzioni è stato mantenuto il limite di 750 metri cubi oppure quello del 30% del volume dell'intero immobile.

Per quanto riguarda i proventi da destinare ai fondi di riqualificazione sono stati stabiliti nella misura di 50 milioni alla partecipazione statale ai progetti locali, 100 al programma nazionale per la riqualificazione gestito dal ministero delle infrastrutture, 100 all'ambiente per la difesa dal dissesto idrogeologico, 50 ai beni culturali per interventi nelle aree a vincolo paesistico, 50 alla cassa depositi e prestiti per il fondo rotativo per ridurre i costi degli abbattimenti delle opere abusive.


Il nuovo condono edilizio dovrebbe in teoria essere applicabile su tutto il territorio nazionale, ma alcune regioni, in virtù delle recenti norme che ne rafforzano l'autonomia, hanno bloccato (almeno al momento), gli effetti amministrativi della sanatoria. 
La Campania è capostipite di queste "regioni anticondono"; contemporaneamente alla pubblicazione della sanatoria sulla "Gazzetta ufficiale" del 2 ottobre, con due delibere approvate dalla Giunta comunale, la Giunta Regionale si è infatti, rifiutata di regolarizzare l'abusivismo edilizio.
Ma la Campania non è l'unica regione che intende annullare gli effetti amministrativi della sanatoria che legittima l'abuso. La Toscana si sta già muovendo nella stessa direzione, mentre Emilia Romagna, Umbria, Lombardia, Marche, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia mostrano interesse per adottare provvedimenti.

Le tre delibere apparse sul B.U.R.C. (Bollettino ufficiale della Regione Campania), bloccano, senza mezzi termini, il nuovo condono e pongono le basi per arrestare anche ulteriori future sanatorie, con la prima delibera la n. 2827 del 30/09/03 non si ammette la sanatoria delle opere edilizie, con la seconda la n. 2828 del 30/09/03 la Campania ricorre alla Corte costituzionale chiedendo l'approvazione di un disegno di legge che possa salvare definitivamente la regione dal rischio condono.


Ulteriore documentazione sul condono edilizio 2003


Decreto Legislativo 30/09/2003 n.269 art. 32 (formato pdf)
Scadenze Condono 2003 (formato pdf)

Delibera Regione Campania - 2827 del 30/09/03 (formato pdf)
Ricorso Regione Campania - 2828 del 30/09/03 (formato pdf)
Comunicato stampa di Legambiente (formato pdf)

 
 
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