Campania - Novità su condono e pianificazione urbanistica.
Bilancio regionale Campania 2026–2028: novità su urbanistica e condono edilizio in vigore dal 31 marzo 2026
È entrata in vigore il 31 marzo 2026 la Legge regionale 27 marzo 2026, n. 2, pubblicata sul BURC, recante la disciplina per la formazione del bilancio di previsione finanziario 2026–2028. Il provvedimento introduce una manovra organica con effetti trasversali su fiscalità, finanza pubblica, welfare e governo del territorio.
Sul piano tributario, si rafforzano gli strumenti di compliance mediante l’introduzione dell’avviso bonario e l’armonizzazione del sistema sanzionatorio con la normativa statale. Per la tassa automobilistica è previsto un riordino della riscossione, con estensione della responsabilità solidale tra i soggetti obbligati.
In ambito finanziario, la Regione persegue una strategia combinata di riduzione del debito (anche tramite rinegoziazione dei mutui) e sostegno agli investimenti, inclusi quelli cofinanziati da fondi europei. Sono inoltre incrementate le risorse per cultura, servizi sociosanitari, politiche per la disabilità, contrasto alla violenza di genere e emergenza abitativa. Previste misure anche per l’occupazione femminile e la formazione giovanile.
Sul piano amministrativo, si introducono interventi di semplificazione e razionalizzazione degli enti regionali. In materia ambientale e territoriale, si promuovono il riutilizzo dei beni confiscati e la valorizzazione delle aree protette.
Condono edilizio: proroga termini
L’articolo 29 modifica l’art. 9 della L.R. n. 10/2004, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994.
I Comuni sono tenuti a concludere i procedimenti ancora pendenti mediante modalità semplificate, anche tramite dichiarazioni sostitutive, con successiva verifica amministrativa. Il rilascio del titolo in sanatoria resta subordinato alla sussistenza dei requisiti e al pagamento dell’oblazione, con esclusione degli abusi in aree vincolate.
La proroga mira a favorire la chiusura dell’arretrato, ridurre il contenzioso e garantire maggiore efficienza operativa agli uffici tecnici, senza modificare l’impianto sostanziale della disciplina.
Principali disposizioni
La legge di stabilità regionale per l’esercizio 2026 introduce un complesso di interventi coordinati che investono i principali settori della programmazione regionale. In ambito tributario, si registra il potenziamento degli strumenti di compliance fiscale e di cooperazione amministrativa con i contribuenti, mediante l’introduzione dell’istituto dell’avviso bonario e l’allineamento della disciplina sanzionatoria ai principi e criteri previsti dalla normativa statale. Con riferimento alla tassa automobilistica regionale, è previsto un riassetto del sistema di riscossione, accompagnato dall’introduzione di forme di responsabilità solidale tra i soggetti obbligati.
Sotto il profilo finanziario, la manovra definisce una strategia di riequilibrio che combina interventi di contenimento e ristrutturazione del debito, attraverso operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere, con misure di sostegno agli investimenti pubblici, anche mediante il ricorso a nuovo indebitamento finalizzato al cofinanziamento dei programmi a valere su fondi europei. Si evidenzia, inoltre, il rafforzamento delle politiche di investimento nel settore culturale, con specifiche allocazioni di risorse destinate al comparto cinematografico, allo spettacolo dal vivo e al sistema museale e bibliotecario.
Sul versante delle politiche sociali, la legge dispone l’incremento degli stanziamenti per il potenziamento dei servizi sociosanitari, per gli interventi a favore delle persone con disabilità, per il contrasto alla violenza di genere e per il contenimento dell’emergenza abitativa, nell’ottica del consolidamento di un sistema di welfare regionale maggiormente inclusivo e strutturato. Parallelamente, sono previste misure in materia di lavoro e formazione professionale, con particolare attenzione alla promozione dell’occupazione femminile e al rafforzamento dei percorsi di inserimento lavorativo giovanile.
Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo, il provvedimento introduce misure di semplificazione e razionalizzazione dell’assetto organizzativo regionale, anche mediante interventi di riordino, accorpamento e soppressione di enti strumentali. Completano il quadro le disposizioni in materia ambientale e territoriale, che prevedono, tra l’altro, il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e la valorizzazione delle aree naturali protette, secondo principi di sostenibilità e coesione territoriale.
Disciplina delle sanatorie edilizie
L’articolo 29 della legge interviene sulla disciplina regionale delle sanatorie edilizie, apportando modifiche all’articolo 9 della Legge regionale n. 10/2004 e disponendo la proroga dei termini per la definizione delle istanze di condono ancora pendenti.
In particolare, l’articolo 9 disciplina il procedimento di definizione delle domande di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/1985 e della Legge n. 724/1994, tuttora non definite alla data di entrata in vigore della norma regionale. La disposizione impone ai Comuni la conclusione dei procedimenti mediante un modello procedurale semplificato, che consente il ricorso a dichiarazioni sostitutive da parte degli interessati, ferma restando la successiva attività di verifica da parte dell’amministrazione competente, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e all’integrale versamento dell’oblazione dovuta, con esclusione degli interventi realizzati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità. La legge di stabilità regionale interviene su tale disciplina prorogando il termine entro il quale i Comuni sono tenuti a definire le pratiche pendenti, differendo la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Tale estensione temporale è finalizzata a consentire lo smaltimento dell’arretrato procedimentale ancora significativo, a ridurre il contenzioso amministrativo e a garantire una maggiore sostenibilità operativa per gli uffici tecnici comunali. Resta invariato l’impianto sostanziale della procedura, incidendo la novella esclusivamente sul profilo temporale di attuazione.
Testo normativo
Art. 9, comma 1, Legge regionale n. 10/2004 (come modificato): “Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV, e alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2026.”